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Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

RICHIESTA DI RESIDENZA:


PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO:

Per potersi sposare, con rito civile o religioso (concordatario o culti ammessi dallo Stato), i nubendi devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio.
 
Le pubblicazioni di matrimonio si richiedono all’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi. Se gli sposi abitano in Comuni diversi, l’ufficiale dello stato civile cui è stata chiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche all’ufficiale di stato civile del Comune in cui risiede l’altro sposo.
 
Col termine “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio (art. 84/89 del Codice Civile), rendendo pubblica l’intenzione degli sposi mediante l’affissione in apposito spazio della casa comunale.
L’atto di pubblicazione deve essere esposto per 8 giorni + 3 per eventuali opposizioni; dal giorno seguente, compiute le pubblicazioni, si può procedere alla celebrazione del matrimonio.
 
L’Ufficiale dello Stato civile rilascerà quindi agli sposi: 

  • Nel caso di matrimonio religioso:
    • nulla osta alla celebrazione (matrimonio cattolico)
    • autorizzazione al matrimonio per il Ministro di Culto (matrimonio acattolico)
  •  Nel caso di matrimonio con rito civile da celebrarsi in altro Comune italiano:
    • atto di delega in favore dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune prescelto.

Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni; scaduto tale termine si considerano le pubblicazioni come mai avvenute.